STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CHIESA CATARA

 

 

 

 

Art. 1. - E' costituita l'Associazione confessionale " Custodi dello Spirito", libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

 

Art. 2. - L'Associazione Custodi dello Spirito ha lo scopo di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che intendono conoscere, approfondire e mettere in pratica l’insegnamento di Cristo seguendo la tradizione Catara e Gnostica. In questo senso, l’Associazione si prefigge i seguenti obbiettivi: 

-    sensibilizzare l’assidua pratica giornaliera della meditazione e della preghiera, base fondamentale per un approccio spirituale alla vita;

-    diffondere la religione Catara e Gnostica nel mondo;

-    ampliare la conoscenza del Catarismo e delle sue sorgenti Gnostiche, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

-    formare persone capaci di essere loro stesse fonte di Conoscenza affinché sappiano trasmettere l'amore Dio come Cristo ed altri Maestri ci hanno insegnato;

-    proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi extramondani assolvendo al desiderio divino di ricongiungere Anima e Spirito in un perfetto connubio di pace, non-violenza e distacco dal mondo;

 

Art. 3. - L'associazione Custodi dello Spirito, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ed in particolare:

 

               -    attività di formazione spirituale: preghiere in comune, meditazioni, ritiri spirituali;

               -    attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;

               -    attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

                                   L’associazione Custodi dello Spirito intende inoltre promuovere tutte quelle doti personali concordi con il cammino spirituale Gnostico. A tal fine sono ammesse all’esercizio le discipline che permettono un benessere in senso lato. Pur considerando il corpo secondo un’ottica negativa ( il corpo è la prigione carnale del Divino), l’Associazione Custodi dello Spirito crede anche che, per quanto possa essere spiritualmente restrittivo, esso causerà ancor maggior dolore se non mantenuto in un buono stato, e questo certamente fino al completo distacco dell’anima dalla materia. Sono quindi ammesse pratiche quali la pranoterapia, lo shiatsu, la radioestesia, e altre forme di terapie solistiche, oltre ad alcune forme meditative che verranno illustrate in seguito agli iscritti all’Associazione.

 

Art. 4. - L'Associazione Custodi dello Spirito è si propone a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

-          soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

-          soci simpatizzanti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

 

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

 

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

-          beni, immobili e mobili;

-          contributi;

-          donazioni e lasciti;

-          rimborsi;

-          attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-          ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

-          l’Assemblea dei soci;

-          il Consiglio direttivo;

-          il Presidente;

-          il Collegio dei revisori;

-          il Collegio dei probiviri;

 

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

 

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-          elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

-          approva il bilancio preventivi e consuntivo;

-          approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

 

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Chiesa Catara si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

-          il presidente;

-          da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

-          richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-          predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

-          formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-          elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

-          elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

-          stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

-          Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

 

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.